Il Punto su
... Mala tempora
currunt La perizia ieri e
oggi
Editoriale di Luisella de Cataldo
Parere
dell'Esperto "A proposito della riforma della legge
sull'adozione: quale funzione è
riservata ai tribunali per i minorenni?"
di Gustavo
Sergio
Recensioni
Proposte di criminologia applicata
2000 di Carlo
Serra Giufrrè Editore - Milano 2000 a cura di Barbara
Giambra
Dall'Estero
Sopravvivere alle cause del trauma:
prevalenza di segni silenti di abuso sessuale in soggetti che da
adulti rievocavano ricordi di abuso sessuale
nell'infanzia. di E. Musso e P. Nardi
Notizie dalla
Associazione
Convegni e
Seminari Siracusa: 8-9-10 novembre
2001
Affidamento
bi-familiare: implicazioni
psicologiche di M. A. Occulto
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Un recentissimo caso
giudiziario che ha interessato la Procura di Milano induce a qualche
malinconica riflessione sul tempo che, per certi istituti (come la
perizia), sembra passare invano. In sostanza, come vedremo, lamentiamo
oggi gli stessi guasti lamentati da secoli. Ecco il caso: dopo tre anni di
indagini, condotte dal Pubblico Ministero Pietro Forno, un rinvio a
giudizio e solo quattro udienze di un processo durato un paio di mesi, il
P.M. Tiziana Siciliano ha chiesto e ottenuto l'assoluzione di un padre
accusato di aver abusato sessualmente della figlia. La requisitoria del
magistrato è stata un atto di accusa ad un metodo di indagine basato su
"una perizia ginecologica di una superficialità che rasenta lo scandalo",
su "interrogatori condotti in modo incongruo", su atti che "non
permetteranno mai di sapere se la bambina abbia subito abusi". Al termine,
ha invitato i giudici della V sezione penale del Tribunale di Milano a un
atto che "restituisca alla madre la sua dignità di madre" poi ha chiesto
di trasmettere alla Procura gli atti del processo, per avviare un'indagine
per abuso d'ufficio nei confronti dei periti. Questa la vicenda giudiziaria che prende le mosse da una
consulenza, in questo caso di tipo ginecologico. Per l’art. 220 del codice
di procedura penale la perizia viene disposta quando occorra "svolgere
indagini e acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, scientifiche e artistiche". In questi casi, il
giudice deve aprire le porte dell’iter decisionale al parere di estranei
al sistema che sono in possesso di competenze che il giudice non ha ma che
gli sono necessarie per decidere un dato caso. Infatti, la ‘peritia’ non
rappresenta una dotazione personale necessaria, come la prudentia o la
conscientia’ deve possedere chi debba svolgere la funzione
giurisdizionale. La storia di questo istituto è vecchia ma, ahimè, non
superata e quindi vale la pena di ripercorrerla, anche se nelle grandi
linee. E’ da molto tempo che il diritto penale ha cercato alleanze con
altre discipline, segnatamente con quella medica con la quale ha stabilito
un’entente cordiale nei confronti della gestione della criminalità, un
relitto arcaico la cui origine è tanto remota da non poter essere
storicamente provata. Da sempre, infatti, autorità giudiziaria e potere
medico si sono alleate nel difendere la società contro la devianza sia
criminale che mentale, fin dai tempi in cui i giudici celebravano i
processi contro gli animali e la medicina risolveva i casi di stregoneria.
In Francia, nel 1700 i parenti che volevano rinchiudere un membro della
famiglia tra gli insensati di Bicètre, dovevano rivolgersi al giudice che
"ordinerà la visita dell’insensato da parte del medico e del chirurgo".
Come ricorda Foucault (1), il riconoscimento della
follia nel diritto canonico come nel diritto romano era legato alla sua
diagnosi da parte della medicina. La ricerca
sulla stregoneria francese del 600 ha messo in evidenza lo spazio
ricoperto dagli esponenti della professione medica nella controversa
questione del riconoscimento della presenza diabolica sulla superficie del
corpo di streghe e stregoni. La pratica
giudiziaria tra il secondo 500 e il primo 700 evidenzia, una tipologia
assai variata di fonti diversificate in quanto diversi sono gli ambiti
processuali che richiedono l’intervento del perito. Si pensi, per fornire
un solo esempio, ai processi di canonizzazione che si svolsero a partire
dai decreti di Urbano VIII del 1635 quando le procedure relative vennero
formalizzate e rese più rigorose: qui infatti si impone la richiesta di
una certificazione adeguata e competente delle guarigioni miracolose,
sanzionate dal sapere medico che interviene per farsi garante delle
capacità taumaturgiche dell’uomo o donna di cui si intende documentare la
santità. I risultati delle ricerche sul territorio del Regno di Napoli
nella prima età moderna condotte da Gentilcore (2)hanno evidenziato un
atteggiamento non omogeneo da parte di quanti esercitano le arti
sanitarie: mentre le dichiarazioni rilasciate da barbieri chirurghi
suggeriscono una propensione "a credere e rendere note singole guarigioni
miracolose cui avevano assistito personalmente" i medici mostrano nei loro
giudizi un arco di posizioni che vanno da quelle appiattite sulla credenza
delle presunte guarigioni soprannaturali a quelle improntate a
scetticismo. Un altro caso interessante (che fa
pensare alle attuali problematiche legate alla ‘terapia coatta’) è
documentato negli archivi notarili dove, accanto agli atti più frequenti
come compravendite, testamenti, inventari di beni ecc. ne compaiono di
natura diversa per i quali veniva ritenuta necessaria la presenza del
notaio e, contestualmente, del medico. Ad esempio, ci si è imbattuti nella
dichiarazione cautelativa di un gruppo di medici contro un cittadino di
Bologna che, avendone richiesto il parere nel 1563, rifiutava peraltro di
farsi salassare, di assumere la terapia suggerita (" cassias, sirupos et
alia medicamenta") e persisteva a mantenere un malsano regime alimentare a
base di carne di maiale e di malvasia. tempi sono lontani, ma neppure allora era sfuggita ai
giuristi la necessità di un controllo e di una selezione delle competenze
professionali dei periti e di vigilare che le dichiarazioni di medici e
cerusici non fossero tese ad occultare la verità per "isgravare gli
uccisori" attribuendo, ad esempio, a causa naturali una morte
violenta. Arrivano addirittura (e il
problema è attualissimo) a mettere in guardia da possibili confusioni tra
testimonianza e perizia: infatti se il medico ha dichiarato, ad esempio,
che un paziente è morto di apoplessia non potrà essere successivamente
chiamato a testimoniare sulla definizione di apoplessia perché i ruoli
devono restare distinti ("quia illi che de peritia artis examinatur
proprie restes non dicuntur") (3).
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