In questo numero
· Ben venga Silvio, se è una Thatcher coi pantaloni
· La settimana 3
· Pedofilia: dal Forno alla brace
· Carta straccia. Con dolore e con sgomento.
· Conta solo il pregiudizio
· I profughi palestinesi e gli altri
· Tutti gli uomini del neopresidente
· Lettere 3
· Baget Bozzo su Kohl, il Ppe e il cielo sopra Berlino. Il giusto diritto al buono scuola e le ingiustizie di una cattiva riforma scolastica
· belle, cioè felici
· Cast away
· Mediterraneo
· Io sto col peccatore (salvato)
· Uomo di charme e di farm(industria)
· La Lotta contro il Nulla
· Insegnanti alla canna (non del gas)
· Ho arbitrato un derby (e non ricordo il risultato)
· Aspettando i barbari (e la Berlusconiker Philarmoniker)
Sezione: Copertina
Rubrica: Giustizia
Numero: 3 - 18 Gennaio 2001
Pedofilia: dal Forno alla brace
Quanti sono i casi di presunti abusi ai minori che seguono le modalità duramente contestate dal pm milanese Tiziana Siciliano? Note in margine al metodo dei “professionisti dell’abuso” messo a punto dal noto Pm che “vede i pedofili dappertutto” divenuto la bandiera e il simbolo della lotta alla pedofilia (ma che spesso finisce per distruggere l’istituto familiare)
"I meriti di Pietro Forno sono enormi. Cercare di colpirlo, questo personaggio così scomodo, che non si lascia comprare, significa decretare la fine della lotta alla pedofilia. Dobbiamo infatti proprio a lui novità rivoluzionarie come l’introduzione, dal 1991, delle perizie psicologiche e ginecologiche nei processi per abuso, prima di allora pressoché sconosciute in Italia. Impegnandosi per anni, ha costituito un team e ha messo a punto un metodo di indagine che tutti i paesi del mondo ci invidiano”. Parola di chi conosce bene il pm milanese diventato una bandiera della lotta contro i pedofili, famoso per aver dichiarato “potrei scrivere prima ancora di aver sentito l’imputato”: Cristina Maggioni, al suo fianco dai primi anni di attività e autrice di oltre 360 perizie ginecologiche su presunte vittime di abusi sessuali - 90 soltanto nel 1999. A Tempi esprime tutto il suo rammarico per le polemiche che rischiano di travolgere un magistrato d’assalto fino ad oggi considerato “intoccabile” ma che, imprevedibilmente, poco prima di Natale ha visto il suo metodo - battezzato da qualcuno “teorema Forno” (Miriam Mafai, Repubblica, 22 dicembre 2000) - messo in discussione dalle taglienti critiche del pm milanese Tiziana Siciliano. Dopo aver constatato l’innocenza del taxista milanese Marino V., accusato da Forno di aver violentato la figlioletta, la Siciliano ha messo fine a quattro anni e tre mesi di perizie mediche ed interrogatori disposti dai consulenti del pool milanese antipedofilia sul minore con una dura requisitoria. Una strigliata a quei periti del Tribunale, assistenti sociali e agenti di polizia giudiziaria che suggestionati ora dalla forte riprovazione per un reato particolarmente odioso come la pedofilia, ora dalla (sacrosanta) preoccupazione di tutelare un soggetto debole quale è un bambino, finiscono (spesso) per mandare al diavolo ogni elementare rispetto delle regole processuali e delle garanzie costituzionali, e rischiano di trasformare l’opera di un procuratore in uno di quei “dolcissimi e legalissimi atti di ferocia” evocati su Sette da Francesco Merlo. Ma in cosa consiste esattamente il “teorema Forno”?

Il protocollo Forno
Il meccanismo è ormai ben collaudato. Tutto comincia con la segnalazione ai servizi sociali di un caso di “minore a rischio”, che può arrivare dalla maestra, dal vicino di casa, da un parente del bambino (frequente quella di uno dei due genitori nei casi di divorzio) o da una denuncia telefonica (ad esempio a Telefono Azzurro). Interviene un’assistente sociale, autorizzata a parlare coi denuncianti e col minore senza per questo dover interpellare i genitori del piccolo. L’assistente sociale esprime le proprie personali valutazioni compilando una relazione che finisce sul tavolo del Tribunale dei Minorenni. La segnalazione di “problemi”, “incapacità genitoriale” o “sospetti abusi” - senza ulteriori accertamenti - basta ad aprire un’inchiesta. Il Tribunale dei Minori, in piena sintonia col pm cui l’inchiesta viene affidata (a Milano Pietro Forno), può autorizzare la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento coatto del piccolo dalla famiglia d’origine, del tutto ignara di quanto sta avvenendo (spesso prelevando il minore da casa all’alba con scorta di gazzelle a lampeggiati accesi). L’allontanamento viene disposto di norma con provvedimento “provvisorio ed urgente”, quindi non impugnabile da parte della difesa. Il minore può così restare in affido presso una comunità anche per anni, mentre la famiglia non ha alcuna possibilità di avvicinarlo. Attualmente in Italia sono poco meno di 15mila i minori affidati ad un istituto, con un costo giornaliero variabile dalle 300 alle 500mila lire (1600 miliardi all’anno, quando il 44% dei bimbi viene tolto a famiglie in difficoltà economica) e una procedura che contribuisce ad appesantire il costosissimo fardello di cause contro l’Italia alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (alcune già concluse con multe salate: l’ultima ha condannato il Tribunale dei Minori di Firenze ad un risarcimento di 200 milioni) oltre che causare una media di 150 suicidi l’anno (522 dal 1998 ad oggi, e 88 tra il 1° gennaio e il luglio 2000) tra padri, madri e nonni costretti a separarsi da figli e nipoti. Il periodo di allontanamento dalla famiglia segna l’avvio del metodo di accertamento della verità dell’equipe Forno, attraverso ripetuti interrogatori dei minori (anche piccolissimi, di 3/4 anni) affidati esclusivamente ad agenti di Polizia giudiziaria (che ben conoscono i contenuti specifici delle denunce, meno i meccanismi psicologici del bambino) e prolungate sedute psicodiagnostiche e terapeutiche di “esperti dell’abuso” - sempre gli stessi e scelti dal pm - che raccolgono le parole delle piccole vittime con la presunzione aprioristica della completa affidabilità delle loro testimonianze (laddove la letteratura internazionale indica un 33% di false accuse) e secondo un approccio improntato al più assoluto verificazionismo (ovvero teso a interpretare i fatti come se le ipotesi dell’accusa fossero provate). Per tutti questi colloqui non c’è obbligo di video-fonoregistrazione, né possibilità di far partecipare un consulente della difesa.

L’“industria dell’abuso”
Nella maggior parte dei casi i reati di pedofilia hanno solo due testimoni: la vittima e il colpevole. Poiché solitamente il colpevole nega l’abuso, il minore (presunto) abusato resta la principale fonte di prova a sostegno dell’accusa, nonché l’unico testimone diretto dei fatti. La valutazione della sua attendibilità rappresenta perciò il nodo cruciale, delicatissimo, del lavoro del Tribunale. Complicato dal fatto che le deposizioni dei bambini possono essere influenzate da suggestioni dovute alla loro fantasia e immaturità psichica, o indotte dalle pressioni (a volte inconsapevoli) dell’ambiente esterno. Purtroppo, anche fra gli addetti ai lavori, è forte la preoccupazione “per la franca soggettività o addirittura per la evidente incompetenza, superficialità e scarsa correttezza scientifica e deontologica che oggi connotano non poche consulenze tecniche su questo delicatissimo argomento”, segnatamente in seno a quella che Ugo Fornari (professore di Psicopatologia Forense presso l’Università di Torino) e Marco Lagazzi (professore di Psicologia Giudiziaria presso l’Università degli Studi di Genova) hanno definito “industria della lotta all’abuso”: “oggi è possibile registrare la comparsa di ‘esperti dell’abuso’ che esercitano la loro attività sia nell’ambito dei media e della cosiddetta ‘prevenzione’, sia nell’ambito delle consulenze tecniche esperite per i Tribunali e per le parti committenti… la sola denuncia di abuso è sufficiente a determinare immediate e pesanti conseguenze per i supposto autore dello stesso e successivamente trova una conferma in indagini cliniche e peritali che ad un più attento esame risultano essere del tutto inadeguate e tendenziose” (La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, Cedam). Sono preoccupazioni fatte proprie anche da alcune sentenze: ricordiamo, tra le tante citabili, la sentenza del Tribunale di Milano, IV sez., Davossa Pres. del 21/12/95 riprodotta sul sito Internet dell’avvocato Guglielmo Gulotta, professore Ordinario di Psicologia Giuridica presso l’Università degli Studi di Torino e Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica: “I bambini in età prescolare sono soggettivamente e oggettivamente né credibili né incredibili in quanto la struttura formale, morale e psicologica della loro personalità non ha una definizione tale da consentire una valutazione così netta dei comportamenti e delle affermazioni… il processo penale, nella sua durezza e inevitabilità, anche quando è costretto a occuparsi dei minori o comunque di soggetti che hanno una minore capacità difensiva o di tutela, non può prescindere dall’assoluto rispetto delle regole, soprattutto di quelle che riguardano la raccolta di prove e quindi il rispetto delle attività di difesa… gli indagati, per dettato Costituzionale, non possono essere considerati presunti colpevoli, ma presunti innocenti”; e quella della Corte d’Appello di Milano, I sez. pen., Gnocchi Pres., n. 1756 del 17/1/97: “Nel valutare le dichiarazioni dei minori il controllo del giudice deve essere diretto ad escludere che l’accusa possa essere in concreto il frutto di un processo di auto o etero suggestione del soggetto… tale controllo va effettuato attraverso un esame dell’origine, delle modalità e del contenuto della dichiarazione del minore, nonché della sua organicità, uniformità e costanza” (si veda sul problema: Luisella De Cataldo Neuburger, Le sentenze che vengono da lontano, in Rivista di Psicologia Giuridica, gennaio 1997).

L’“artificio retorico” delle perizie medico-ginecologiche
Neppure gli accertamenti medico-ginecologici possono costituire una prova risolutiva per l’accertamento della verità processuale nei casi di violenza sessuale. Infatti secondo il codice penale occorre stabilire un “nesso causale certo tra un’azione umana e un evento naturalistico” per poter parlare di reato. Ma “l’esame fisico dei bambini che si presentano con ipotesi di abuso sessuale infantile è spesso nella norma, raramente ha elementi di certezza, più frequentemente si tratta di segni più o meno sfumati, dipendenti dall’osservatore, presenti con ugual probabilità in soggetti abusati e non abusati” (Andrea Gentilomo, Dottore di ricerca in Scienze Medico Legali, Istituto di Medicina Legale dell’Università di Milano, I problemi di diagnosi di abuso all’infanzia). Non è un caso se la maggior parte delle perizie medico-ginecologiche disposte dai pm per i reati d’abuso si limitano a constatare la “compatibilità” del quadro clinico esaminato con le ipotesi dell’accusa. Così anche l’ultima perizia eseguita da Cristina Maggioni su incarico di Pietro Forno, per il caso della figlia di Marino V., sospetta abusata dal padre: “le riscontrate neovascolarizzazioni (dilatazione di un vaso sanguigno già esistente o formazione di uno nuovo in conseguenza di un processo cicatriziale dell’apparato genitale femminile, ndr) sono classificate come lesioni non specifiche di violenza sessuale in quanto possono essere determinate da infiammazioni o grattamenti… le alterazioni sono compatibili con traumatismi legati ad atti di abuso… ma andrebbe suffragata con la testimonianza della bambina di una (o più) esperienza traumatica e dolorosa; di fatto i dati obiettivi non permettono di escludere che vi siano stati abusi”. La “compatibilità” tra un quadro clinico e l’accusa di abuso individua perciò nient’altro che un’ipotesi di lavoro: lecita, ma pur sempre un’ipotesi, che ha esattamente la stessa probabilità di tutte le altre diverse cause alternative. Si capisce bene che un simile giudizio non è di nessuna utilità dal punto di vista processuale. Eppure il termine “compatibile” quando appare in una consulenza disposta dal pm “lascia enormi spazi di azione all’accusa… è una semplificazione feroce, anche se può essere del tutto gradita al committente giudiziario, che forzando i termini del problema riuscirà a utilizzare ai propri fini elementi che sono nella loro intima essenza insignificanti… vi è sempre la possibilità di utilizzare un giudizio di ‘compatibilità’ non più come vero supporto tecnico, quanto come vero e proprio artificio retorico, che ha in ogni modo grandissima efficacia” (Gentilomo, La diagnosi…). I tanti casi di errori giudiziari lasciati alle spalle dal teorema Forno stanno lì a dimostrarlo.

di Esposito Francesco

(c) 2000 - Editoriale Tempi duri s.r.l.
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