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Sezione: Copertina
Rubrica: Giustizia Numero: 3 - 18 Gennaio
2001 | |
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| Pedofilia: dal Forno alla brace |
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Quanti sono i casi di presunti abusi ai minori che
seguono le modalità duramente contestate dal pm milanese Tiziana
Siciliano? Note in margine al metodo dei “professionisti dell’abuso”
messo a punto dal noto Pm che “vede i pedofili dappertutto” divenuto
la bandiera e il simbolo della lotta alla pedofilia (ma che spesso
finisce per distruggere l’istituto familiare) |
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"I meriti di Pietro Forno
sono enormi. Cercare di colpirlo, questo personaggio così scomodo,
che non si lascia comprare, significa decretare la fine della lotta
alla pedofilia. Dobbiamo infatti proprio a lui novità rivoluzionarie
come l’introduzione, dal 1991, delle perizie psicologiche e
ginecologiche nei processi per abuso, prima di allora pressoché
sconosciute in Italia. Impegnandosi per anni, ha costituito un team
e ha messo a punto un metodo di indagine che tutti i paesi del mondo
ci invidiano”. Parola di chi conosce bene il pm milanese diventato
una bandiera della lotta contro i pedofili, famoso per aver
dichiarato “potrei scrivere prima ancora di aver sentito
l’imputato”: Cristina Maggioni, al suo fianco dai primi anni di
attività e autrice di oltre 360 perizie ginecologiche su presunte
vittime di abusi sessuali - 90 soltanto nel 1999. A Tempi esprime
tutto il suo rammarico per le polemiche che rischiano di travolgere
un magistrato d’assalto fino ad oggi considerato “intoccabile” ma
che, imprevedibilmente, poco prima di Natale ha visto il suo metodo
- battezzato da qualcuno “teorema Forno” (Miriam Mafai, Repubblica,
22 dicembre 2000) - messo in discussione dalle taglienti critiche
del pm milanese Tiziana Siciliano. Dopo aver constatato l’innocenza
del taxista milanese Marino V., accusato da Forno di aver violentato
la figlioletta, la Siciliano ha messo fine a quattro anni e tre mesi
di perizie mediche ed interrogatori disposti dai consulenti del pool
milanese antipedofilia sul minore con una dura requisitoria. Una
strigliata a quei periti del Tribunale, assistenti sociali e agenti
di polizia giudiziaria che suggestionati ora dalla forte
riprovazione per un reato particolarmente odioso come la pedofilia,
ora dalla (sacrosanta) preoccupazione di tutelare un soggetto debole
quale è un bambino, finiscono (spesso) per mandare al diavolo ogni
elementare rispetto delle regole processuali e delle garanzie
costituzionali, e rischiano di trasformare l’opera di un procuratore
in uno di quei “dolcissimi e legalissimi atti di ferocia” evocati su
Sette da Francesco Merlo. Ma in cosa consiste esattamente il
“teorema Forno”?
Il protocollo Forno Il meccanismo
è ormai ben collaudato. Tutto comincia con la segnalazione ai
servizi sociali di un caso di “minore a rischio”, che può arrivare
dalla maestra, dal vicino di casa, da un parente del bambino
(frequente quella di uno dei due genitori nei casi di divorzio) o da
una denuncia telefonica (ad esempio a Telefono Azzurro). Interviene
un’assistente sociale, autorizzata a parlare coi denuncianti e col
minore senza per questo dover interpellare i genitori del piccolo.
L’assistente sociale esprime le proprie personali valutazioni
compilando una relazione che finisce sul tavolo del Tribunale dei
Minorenni. La segnalazione di “problemi”, “incapacità genitoriale” o
“sospetti abusi” - senza ulteriori accertamenti - basta ad aprire
un’inchiesta. Il Tribunale dei Minori, in piena sintonia col pm cui
l’inchiesta viene affidata (a Milano Pietro Forno), può autorizzare
la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento coatto
del piccolo dalla famiglia d’origine, del tutto ignara di quanto sta
avvenendo (spesso prelevando il minore da casa all’alba con scorta
di gazzelle a lampeggiati accesi). L’allontanamento viene disposto
di norma con provvedimento “provvisorio ed urgente”, quindi non
impugnabile da parte della difesa. Il minore può così restare in
affido presso una comunità anche per anni, mentre la famiglia non ha
alcuna possibilità di avvicinarlo. Attualmente in Italia sono poco
meno di 15mila i minori affidati ad un istituto, con un costo
giornaliero variabile dalle 300 alle 500mila lire (1600 miliardi
all’anno, quando il 44% dei bimbi viene tolto a famiglie in
difficoltà economica) e una procedura che contribuisce ad
appesantire il costosissimo fardello di cause contro l’Italia alla
Corte Europea dei diritti dell’Uomo (alcune già concluse con multe
salate: l’ultima ha condannato il Tribunale dei Minori di Firenze ad
un risarcimento di 200 milioni) oltre che causare una media di 150
suicidi l’anno (522 dal 1998 ad oggi, e 88 tra il 1° gennaio e il
luglio 2000) tra padri, madri e nonni costretti a separarsi da figli
e nipoti. Il periodo di allontanamento dalla famiglia segna l’avvio
del metodo di accertamento della verità dell’equipe Forno,
attraverso ripetuti interrogatori dei minori (anche piccolissimi, di
3/4 anni) affidati esclusivamente ad agenti di Polizia giudiziaria
(che ben conoscono i contenuti specifici delle denunce, meno i
meccanismi psicologici del bambino) e prolungate sedute
psicodiagnostiche e terapeutiche di “esperti dell’abuso” - sempre
gli stessi e scelti dal pm - che raccolgono le parole delle piccole
vittime con la presunzione aprioristica della completa affidabilità
delle loro testimonianze (laddove la letteratura internazionale
indica un 33% di false accuse) e secondo un approccio improntato al
più assoluto verificazionismo (ovvero teso a interpretare i fatti
come se le ipotesi dell’accusa fossero provate). Per tutti questi
colloqui non c’è obbligo di video-fonoregistrazione, né possibilità
di far partecipare un consulente della
difesa.
L’“industria dell’abuso” Nella maggior
parte dei casi i reati di pedofilia hanno solo due testimoni: la
vittima e il colpevole. Poiché solitamente il colpevole nega
l’abuso, il minore (presunto) abusato resta la principale fonte di
prova a sostegno dell’accusa, nonché l’unico testimone diretto dei
fatti. La valutazione della sua attendibilità rappresenta perciò il
nodo cruciale, delicatissimo, del lavoro del Tribunale. Complicato
dal fatto che le deposizioni dei bambini possono essere influenzate
da suggestioni dovute alla loro fantasia e immaturità psichica, o
indotte dalle pressioni (a volte inconsapevoli) dell’ambiente
esterno. Purtroppo, anche fra gli addetti ai lavori, è forte la
preoccupazione “per la franca soggettività o addirittura per la
evidente incompetenza, superficialità e scarsa correttezza
scientifica e deontologica che oggi connotano non poche consulenze
tecniche su questo delicatissimo argomento”, segnatamente in seno a
quella che Ugo Fornari (professore di Psicopatologia Forense presso
l’Università di Torino) e Marco Lagazzi (professore di Psicologia
Giudiziaria presso l’Università degli Studi di Genova) hanno
definito “industria della lotta all’abuso”: “oggi è possibile
registrare la comparsa di ‘esperti dell’abuso’ che esercitano la
loro attività sia nell’ambito dei media e della cosiddetta
‘prevenzione’, sia nell’ambito delle consulenze tecniche esperite
per i Tribunali e per le parti committenti… la sola denuncia di
abuso è sufficiente a determinare immediate e pesanti conseguenze
per i supposto autore dello stesso e successivamente trova una
conferma in indagini cliniche e peritali che ad un più attento esame
risultano essere del tutto inadeguate e tendenziose” (La pedofilia.
Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, Cedam).
Sono preoccupazioni fatte proprie anche da alcune sentenze:
ricordiamo, tra le tante citabili, la sentenza del Tribunale di
Milano, IV sez., Davossa Pres. del 21/12/95 riprodotta sul sito
Internet dell’avvocato Guglielmo Gulotta, professore Ordinario di
Psicologia Giuridica presso l’Università degli Studi di Torino e
Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica: “I
bambini in età prescolare sono soggettivamente e oggettivamente né
credibili né incredibili in quanto la struttura formale, morale e
psicologica della loro personalità non ha una definizione tale da
consentire una valutazione così netta dei comportamenti e delle
affermazioni… il processo penale, nella sua durezza e inevitabilità,
anche quando è costretto a occuparsi dei minori o comunque di
soggetti che hanno una minore capacità difensiva o di tutela, non
può prescindere dall’assoluto rispetto delle regole, soprattutto di
quelle che riguardano la raccolta di prove e quindi il rispetto
delle attività di difesa… gli indagati, per dettato Costituzionale,
non possono essere considerati presunti colpevoli, ma presunti
innocenti”; e quella della Corte d’Appello di Milano, I sez. pen.,
Gnocchi Pres., n. 1756 del 17/1/97: “Nel valutare le dichiarazioni
dei minori il controllo del giudice deve essere diretto ad escludere
che l’accusa possa essere in concreto il frutto di un processo di
auto o etero suggestione del soggetto… tale controllo va effettuato
attraverso un esame dell’origine, delle modalità e del contenuto
della dichiarazione del minore, nonché della sua organicità,
uniformità e costanza” (si veda sul problema: Luisella De Cataldo
Neuburger, Le sentenze che vengono da lontano, in Rivista di
Psicologia Giuridica, gennaio 1997).
L’“artificio
retorico” delle perizie medico-ginecologiche Neppure gli
accertamenti medico-ginecologici possono costituire una prova
risolutiva per l’accertamento della verità processuale nei casi di
violenza sessuale. Infatti secondo il codice penale occorre
stabilire un “nesso causale certo tra un’azione umana e un evento
naturalistico” per poter parlare di reato. Ma “l’esame fisico dei
bambini che si presentano con ipotesi di abuso sessuale infantile è
spesso nella norma, raramente ha elementi di certezza, più
frequentemente si tratta di segni più o meno sfumati, dipendenti
dall’osservatore, presenti con ugual probabilità in soggetti abusati
e non abusati” (Andrea Gentilomo, Dottore di ricerca in Scienze
Medico Legali, Istituto di Medicina Legale dell’Università di
Milano, I problemi di diagnosi di abuso all’infanzia). Non è un caso
se la maggior parte delle perizie medico-ginecologiche disposte dai
pm per i reati d’abuso si limitano a constatare la “compatibilità”
del quadro clinico esaminato con le ipotesi dell’accusa. Così anche
l’ultima perizia eseguita da Cristina Maggioni su incarico di Pietro
Forno, per il caso della figlia di Marino V., sospetta abusata dal
padre: “le riscontrate neovascolarizzazioni (dilatazione di un vaso
sanguigno già esistente o formazione di uno nuovo in conseguenza di
un processo cicatriziale dell’apparato genitale femminile, ndr) sono
classificate come lesioni non specifiche di violenza sessuale in
quanto possono essere determinate da infiammazioni o grattamenti… le
alterazioni sono compatibili con traumatismi legati ad atti di
abuso… ma andrebbe suffragata con la testimonianza della bambina di
una (o più) esperienza traumatica e dolorosa; di fatto i dati
obiettivi non permettono di escludere che vi siano stati abusi”. La
“compatibilità” tra un quadro clinico e l’accusa di abuso individua
perciò nient’altro che un’ipotesi di lavoro: lecita, ma pur sempre
un’ipotesi, che ha esattamente la stessa probabilità di tutte le
altre diverse cause alternative. Si capisce bene che un simile
giudizio non è di nessuna utilità dal punto di vista processuale.
Eppure il termine “compatibile” quando appare in una consulenza
disposta dal pm “lascia enormi spazi di azione all’accusa… è una
semplificazione feroce, anche se può essere del tutto gradita al
committente giudiziario, che forzando i termini del problema
riuscirà a utilizzare ai propri fini elementi che sono nella loro
intima essenza insignificanti… vi è sempre la possibilità di
utilizzare un giudizio di ‘compatibilità’ non più come vero supporto
tecnico, quanto come vero e proprio artificio retorico, che ha in
ogni modo grandissima efficacia” (Gentilomo, La diagnosi…). I tanti
casi di errori giudiziari lasciati alle spalle dal teorema Forno
stanno lì a dimostrarlo.
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|
di Esposito Francesco |
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(c) 2000 - Editoriale Tempi duri s.r.l. |
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